Donati Spa ha attivato questo canale interno di segnalazione ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni. Questa procedura spiega chi può segnalare, che cosa, come avviene la gestione della segnalazione e quali tutele sono garantite.
Se Donati Spa ha pubblicato una propria procedura (la trovi nei documenti a fondo pagina), quella prevale sulla presente procedura predefinita.
1. Riferimenti normativi
La procedura applica il D.Lgs. 24/2023, le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, dove pertinente, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 231/2001.
2. Chi può segnalare
Può segnalare chi è venuto a conoscenza di una violazione nel proprio contesto lavorativo con Donati Spa, in particolare:
- lavoratori dipendenti, anche in prova, e lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- lavoratori e collaboratori di fornitori di beni, servizi o lavori.
La segnalazione è possibile anche quando il rapporto non è ancora iniziato (ad esempio durante la selezione), durante il periodo di prova e dopo il suo scioglimento, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.
3. Che cosa si può segnalare
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Donati Spa e che consistono, ad esempio, in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione;
- violazioni del diritto dell'Unione europea in settori quali appalti pubblici, servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e dei dati personali, concorrenza e aiuti di Stato.
In base alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione, il decreto può limitare le materie segnalabili: la procedura adottata da Donati Spa indica quelle applicabili.
Non rientrano nel whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che riguardano esclusivamente il proprio rapporto di lavoro o i rapporti con i superiori gerarchici: per queste vanno usati i canali ordinari.
4. Come segnalare
Le segnalazioni si inviano da questa piattaforma, attiva 24 ore su 24 da computer e smartphone. Si può segnalare:
- in forma scritta, compilando il modulo e allegando eventuali documenti;
- in forma orale, registrando un messaggio vocale: la voce viene alterata prima del salvataggio, così non è riconoscibile;
- su richiesta, tramite un incontro diretto con il gestore, da chiedere attraverso la chat della segnalazione.
Al termine dell'invio la piattaforma mostra un codice identificativo: conservalo con cura, perché è l'unico modo per seguire la segnalazione, leggere le risposte e inviare integrazioni. Se indichi un'email riceverai anche gli avvisi, ma l'indirizzo non viene mostrato al gestore.
È utile che la segnalazione sia il più possibile circostanziata: quando e dove si sono svolti i fatti, la loro descrizione, gli elementi che permettono di identificare chi li ha commessi, eventuali altre persone informate e documenti a supporto.
5. Gestione della segnalazione e tempi
La segnalazione è ricevuta dal gestore individuato da Donati Spa: una persona o un ufficio interno autonomo, con personale formato, oppure un soggetto esterno autonomo. Il gestore:
- rilascia l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, chiede integrazioni;
- valuta la segnalazione e le dà diligente seguito;
- fornisce un riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso, dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione.
Lo stato della segnalazione, i messaggi e il riscontro sono consultabili in qualsiasi momento su questa piattaforma inserendo il codice identificativo.
6. Riservatezza
L'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui possa essere ricavata non sono rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione. La stessa riservatezza tutela le persone coinvolte o menzionate e i facilitatori.
La piattaforma conserva cifrati i contenuti delle segnalazioni, l'identità del segnalante, i messaggi e gli allegati; rimuove i metadati dai file caricati e registra le operazioni compiute dai gestori.
7. Segnalazioni anonime
È possibile segnalare in forma anonima. Le segnalazioni anonime sono trattate secondo quanto previsto dalla procedura dell'organizzazione, in particolare quando sono adeguatamente circostanziate. Se il segnalante anonimo viene in seguito identificato e subisce ritorsioni, gli si applicano le tutele previste dal decreto.
Il gestore può chiedere al segnalante di rivelare la propria identità quando è necessario per dare seguito alla segnalazione: il segnalante è libero di accettare o meno.
8. Divieto di ritorsioni e misure di protezione
È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti di chi segnala in buona fede, cioè avendo fondato motivo di ritenere vere le informazioni al momento della segnalazione: ad esempio licenziamento, demansionamento, trasferimento, mancata promozione, note di merito negative, intimidazioni o discriminazioni. Gli atti ritorsivi sono nulli.
Le tutele si estendono ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi che hanno con lui un rapporto abituale e corrente e agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lavora.
Le ritorsioni che si ritiene di aver subito possono essere comunicate all'ANAC. Gli enti del Terzo settore iscritti nell'elenco tenuto dall'ANAC offrono misure di sostegno gratuite ai segnalanti.
9. Canale esterno ANAC e divulgazione pubblica
Oltre al canale interno, il segnalante può rivolgersi al canale esterno gestito dall'ANAC quando:
- il canale interno non è attivo o non è conforme al decreto;
- ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o che potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le informazioni e le modalità per segnalare all'ANAC sono pubblicate su www.anticorruzione.it. Nei casi previsti dall'art. 15 del decreto è inoltre possibile la divulgazione pubblica; resta sempre ferma la possibilità di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
10. Trattamento dei dati e conservazione
I dati personali sono trattati da Donati Spa, titolare del trattamento, nel rispetto del GDPR e solo per gestire la segnalazione; i dati manifestamente non utili non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale.
11. Responsabilità del segnalante
La procedura non pregiudica la responsabilità penale e civile del segnalante. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per diffamazione o calunnia, o quella civile per dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e può essere irrogata una sanzione disciplinare; nei casi previsti dall'art. 21 del decreto l'ANAC può inoltre applicare una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.
Sono altresì fonte di responsabilità le segnalazioni manifestamente infondate o effettuate al solo scopo di danneggiare la persona segnalata.
Ultimo aggiornamento della procedura predefinita: 20/10/2026